Rivalutazione Assegno Speciale - Cassa Ufficiali FF. AA.

Alcuni elementi di chiarezza

Di Vincenzo Ruggieri

Nonostante la puntuale previsione del secondo comma dell'ad 1. della L. 416/1996 che prevede l'adeguamento anche dell'Assegno Speciale, il Consiglio di Amministrazione della disciolta Cassa Ufficiali, ora Cassa di Previdenza Forze Armate, ha sempre e solo aumentato la misura dell'Indennità Supplementare, calpestando tutti i diritti e le aspettative del personale in quiescenza. Assumendo nei riguardi dei pensionati un comportamento non solo irriguardoso ma indecente. Infatti, il citato articolo 1. così recita: "Con successivo decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali dell'Esercito, sono determinate le modalità di erogazione dell'indennità supplementare, nonché le misure dell'assegno speciale, tenuto conto dei proventi delle rendite patrimoniali della Cassa e delle previsioni delle cessazioni dal servizio del personale. / tempi di erogazione dell'indennità supplementare nonché dell'assegno speciale sono quelli previsti dalla normativa attualmente vigente."

Considerato che tutti i tentativi proposti, per diversi anni, alla Cassa di Previdenza FF.AA. ed intesi ad ottenere un adeguamento dell'importo agli aumentati costi della vita, sono risultati vani, si è deciso finalmente, di promuovere un ricorso giurisdizionale, quale atto di ribellione inteso a normalizzare una situazione insostenibile per troppo tempo subita e tollerata, esteso a tutti i percettori dell'A.S. che volessero aderire all'iniziativa, che sarà pilotato dalla Presidenza Nazionale dall'ANUPSA.

Va ricordato che in base alla previsione del citato d.l. 313/1996 convertito in legge 416/1996 , nel 2000 un gruppo di ufficiali propose ricorso collettivo alla Corte dei Conti chiedendo una "rivalutazione minima dell'800% o della misura dell'assegno o la maggiorazione che risultava da giustizia con interessi legali e rivalutazione."

Il ricorso non fu accolto non perché illegittimo, ma per errore di giurisdizione. Vale a dire la Corte dei Conti si disse incompetente a decidere in quanto l'Assegno Speciale non è un trattamento pensionistico concesso con decreto, ma un vitalizio concesso con un provvedimento amministrativo interno né è prevista la presentazione dei ruoli di pagamento (impegno di spesa) alla Ragioneria Generale dello Stato. Ricorso che non fu mai portato a conoscenza né dei percettori del più volte citato assegno, né del Sodalizio. Come si suol dire fu inspiegabilmente "secretato".

Non posso sottacere in questa circostanza anche il passivo atteggiamento che hanno avuto dal 1996, tutte le associazioni rappresentative degli ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri. Nonché la Direzione Generale Personale Ufficiali. Ancorché coinvolte da chi scrive. Senza considerare il comportamento inadeguato di un Ministro della Difesa che assunse a protocollo una petizione come se fosse una domanda di licenza agricola. E quello del Presidente della Cassa, apprezzato architetto navale, eccellente nelle sottigliezze del lessico mutevole. Promesse tante. Fatti, nulla.

In una sua ultima missiva in data 19.02.2013, ha così risposto: "in merito alla problematica rappresentata dalla S.V. al Sig. Ministro della Difesa con la nota del 15.02.2012 con cui evidenzia nuovamente la ineludibile necessità di un adeguato intervento politico-legislativo, anziché gerarchico, volto alla definitiva situazione dell'annosa questione "Assegno Speciale", si comunica che la detta problematica è stata portata all'attenzione dell'Ufficio Legislativo per il prosieguo d competenza."

Non si conoscono i successivi sviluppi né quali provvedimenti siano stati adottati: nessuno a parere di chi scrive.

Le probabilità di vittoria non sono poche. Anzi. L'esito positivo dell'accoglimento è stimato da chi scrive, nella misura dell'80%. Va sottolineato che nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, oltre all'adeguamento dell'importo, sarà possibile ottenere anche un arretrato di cinque anni con i relativi interessi legali. Si rammenta infine che in caso di vittoria, la sentenza non sarà estensibile ai non ricorrenti stante il noto vigente divieto di estensione del giudicato. Eventuali successivi chiarimenti potranno essere richiesti direttamente alla Presidenza Nazionale dell'ANUPSA e/o a chi scrive al celi. n. 3383460643 o al seguente indirizzo di posta elettronica: enzoruggieri@alice.it

Per quanto ha tratto la data entro la quale inviare la relativa documentazione, essa è stata prorogata al 15 settembre.

Gli aderenti dovranno inviare la documentazione: scheda di adesione, delega e CUD della Cassa di Previdenza ed il relativo importo di € 150/00 (in assegno circolare NON TRASFERIBILE) alla:

PRESIDENZA NAZIONALE ANUPSA
Via Sforza n. 5
00184 ROMA

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