Ai sensi delle leggi:
- n. 539/195 (Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio e ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici a mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra) - art. 1, "I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio"
- n. 474/1958, (Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali o eccezionali e loro congiunti in caso di morte – art.5 "i mutilati ed invalidi per servizio e i congiunti dei caduti per servizio sono parificati rispettivamente ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra ai fini dell’ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie di cittadini".
Sulla "equiparazione precisa e duratura fra mutilati per servizio e mutilati di guerra" si è inoltre favorevolmente pronunciato il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (adunanza plenaria) n. 10 in data 26 maggio 1959 (C.S. c. Ministero del Tesoro). Per completezza informativa si aggiunge che l’attestato di "Invalido per servizio" è rilasciato dall’ASL di residenza previa esibizione del decreto concessivo della pensione privilegiata.
L’attestato in parola dev’essere anche esibito al medico di base affinché quando prescrive analisi ed accertamenti sanitari indichi nella richiesta il "codice di esenzione" annotato sull’attestato: "S03".
N.B. Le estensioni non riguardano le agevolazioni fiscali.