In relazione a ricorrenti quesiti in materia, si precisa che l’art. 2 della legge n. 335/95 (c.d. riforma Dini), nell’istituire l’INPDAP, aveva previsto una fase transitoria per far progressivamente subentrare il nuovo Istituto nelle competenze delle varie amministrazioni già interessate.
A sviluppo di tale disposizione la funzione del controllo preventivo sui decreti pensionistici per le Forze armate, Arma Carabinieri e Guardia di Finanza, con effetto dal 1° gennaio 2010, non è più svolta dalla Corte dei conti ma dall’INPDAP, cui le amministrazioni devono direttamente trasmettere i predisposti provvedimenti, per le necessarie verifiche, la messa in pagamento e la notifica agli interessati.
Superfluo sottolineare come la semplificazione della nuova procedura dovrebbe in parallelo portare ad un sensibile contenimento dei tempi di definizione delle pratiche.